Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un’importante sentenza in tema di PHOTORED
La Cassazione bacchetta il Comune di Cavallino per la collocazione dell’apparecchiatura e per le modalità delle rilevazioni fotografiche semaforiche condannandolo alla refusione delle spese e confermando la sentenza del Giudice di Pace di Lecce
Lecce, 1 nov. 2008 -“ In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 201 cod. strada - introdotto dall'articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214 - , le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono, hanno l'obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l'esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell'articolo 2 del d.m. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell'apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace secondo cui l'omologazione non era condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento in assenza di organi di polizia) “.
Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, chiede alle P.A. di farla finita con questi strumenti che servono solo per fare cassa annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati, perché riteniamo che la sicurezza stradale possa essere perseguita con più efficaci strumenti quale la messa in sicurezza delle strade nonché con campagne educative più persuasive specie nei confronti dei giovanni. Di seguito il testo della sentenza. Giovanni D’AGATA*
*Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore”
Sez. 2, Sentenza n. 558 del 11/01/2008
Presidente: Settimj G. Estensore: Atripaldi U. Relatore: Atripaldi U. P.M. Destro C. (Conf.)
Com. Cavallino (Caggia ed altro) contro Pisano (Petrucci ed altro)
(Sentenza impugnata: Giud. pace Lecce, 23 Marzo 2005)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - Rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 201 cod. strada - Condizioni per l'esatto funzionamento - Fattispecie.

Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4
Legge 01/08/2003 num. 214
Cod. Strada art. 146 comma 3
Cod. Strada art. 201
Reg. Esec. Cod. Strada art. 384

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di (..) ha impugnato, nei confronti di (..), con ricorso notificato il 18 maggio 2005, la sentenza del Giudice di pace di Lecce, depositata il 23 marzo 2005, che aveva annullato l'opposto verbale di contestazione della violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S., accertata dalla polizia municipale, per avere l'auto dell'opponente attraversato un incrocio nonostante il semaforo proiettasse luce rossa.

Lamenta la violazione degli artt. 201 comma 1 ter C.S. e 385 Reg. esec., nonché omessa, errata e insuffi­ciente motivazione, atteso che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, che non aveva te­nuto conto dell'effettiva realtà risultante dagli atti pro­cessuali, l'apparecchiatura di rilevamento della violazione non era posizionata a terra, ma, protetta in un armadio di acciaio, non poteva essere manomessa, ed il secondo scatto della foto riproduceva l'auto al centro dell'incrocio e non, come erroneamente sostenuto nella impugnata sentenza, quando già aveva superato l'incrocio.

L'intimato resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P. U.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso si palesa privo di giuridico fondamento.
Non sussiste, infatti l'asserita violazione di legge dato che il giudice di pace correttamente non ha considerato l'omologazione quale condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento delle ap­parecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo rosso senza la presenza degli organi di polizia (cfr., recentemente, Cass. 17 novembre 2005 n. 23301 e 11 aprile 2006 n. 8465); ciò in quanto le amministrazioni comunali hanno anche l'obbligo di ri­spettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, necessarie a garantirne l'esatto funzionamento; ed, in particolare, quelle, contenute nell'art. 2 del decreto ministeriale 1130/04, relative alla collocazione dell'apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotogra­fiche ritenute nella specie violate, con valutazioni in fatto, logicamente motivate e perciò insindacabili in questa sede.
Palesemente infondato risulta, infatti, anche la doglianza concernente il denunciato vizio motivazionale, che sembra prospettare, in realtà, un inammissibile vizio revocatorio, denunciando una falsa rappresentazione della «realtà processuale», e che comunque implica accertamenti in fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.
Al rigetto, segue la condanna alle spese.